PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti del tutore
pubblico dell'infanzia).

      1. È istituito presso ogni provincia il tutore pubblico dell'infanzia, con lo scopo di assicurare l'attuazione dei diritti dell'infanzia, in conformità alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, ed alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
      2. Il tutore pubblico dell'infanzia ha il compito, di intesa con i centri per la tutela dell'infanzia di cui all'articolo 3, di promuovere e sviluppare programmi di prevenzione dei danni all'integrità psicofisica dei cittadini in età infantile. Il tutore pubblico dell'infanzia ha, inoltre, il compito di intervenire in caso di danno o abuso fisico o mentale, o di trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, inclusi l'abuso sessuale ed ogni altro atto che possa arrecare pregiudizio al minore di anni 14, compiuti da chiunque ai suoi danni.
      3. Il tutore pubblico dell'infanzia agisce su iniziativa propria, su segnalazione dei centri per la tutela dell'infanzia o su istanza di cittadini, enti ed associazioni, effettuando:

          a) interventi diretti attraverso i centri per la tutela dell'infanzia e le strutture sociali e sanitarie presenti nel territorio;

          b) segnalazioni e raccomandazioni agli organi istituzionalmente preposti, nell'ambito delle specifiche competenze, all'attuazione dei diritti del bambino;

          c) denunce all'autorità giudiziaria;

 

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          d) relazioni inviate alle istituzioni elettive locali sull'attuazione dei programmi di tutela dell'infanzia;

          e) comunicazioni sull'esito degli interventi effettuati nei confronti di cittadini, enti o associazioni che abbiano formulato istanza.

      4. Il tutore pubblico dell'infanzia può disporre che le risultanze degli interventi effettuati siano divulgate a mezzo di avvisi da pubblicare sulla stampa. Nei casi di gravi e ripetute irregolarità, negligenze od omissioni da parte di pubblici uffici, il tutore pubblico dell'infanzia invia una relazione al presidente della provincia, che è tenuto a darne notizia nel primo consiglio provinciale utile.

Art. 2.
(Nomina e revoca).

      1. Il tutore pubblico dell'infanzia, previa adozione di apposite norme da parte degli organi competenti e nel rispetto dell'autonomia locale, è eletto dal consiglio provinciale, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
      2. Il tutore pubblico dell'infanzia dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Può essere revocato per gravi motivi morali o connessi alle sue funzioni, con deliberazione del consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
      3. Il tutore pubblico dell'infanzia è scelto di regola, tra i magistrati, anche a riposo, i professori universitari in materie giuridiche e psicopedagogiche, gli avvocati e gli psicoterapeuti con almeno cinque anni di esercizio dell'attività professionale. Il tutore pubblico dell'infanzia può essere eletto, altresì, tra i cittadini che dimostrino di possedere, attraverso l'esperienza maturata, particolari competenze in materia di tutela dell'infanzia.

 

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Art. 3.
(Centri per la tutela dell'infanzia).

      1. Strumenti operativi del tutore pubblico dell'infanzia sono i centri per la tutela dell'infanzia istituiti presso ogni distretto scolastico, con il compito di accertare eventuali casi di violenze, maltrattamenti ed abbandono concernenti i minori iscritti nelle leve scolastiche dalla scuola materna fino al compimento dell'obbligo scolastico, e di intervenire positivamente su impulso del tutore pubblico dell'infanzia.
      2. Il personale dei centri di cui al comma 1 è costituito da:

          a) quattro docenti comandati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          b) tre medici del Servizio sanitario nazionale, designati dalla azienda sanitaria locale competente;

          c) almeno quattro assistenti sociali designati dal consiglio provinciale;

          d) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio ed aventi un'esperienza riconosciuta nel settore della tutela dell'infanzia, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          e) uno psicologo designato dai competenti organi della provincia;

          f) un legale specializzato in materia di minori, designato dai competenti organi della provincia.

      3. Il centro per la tutela dell'infanzia riferisce mensilmente al tutore pubblico dell'infanzia sulle attività svolte e sulle proposte delle iniziative da intraprendere.
      4. È fatto obbligo agli operatori scolastici che abbiano comunque conoscenza di eventuali violenze, maltrattamenti o stati di abbandono nei confronti degli allievi, di segnalare tempestivamente il caso al tutore pubblico dell'infanzia o al centro per la tutela di competenza.

 

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      5. Su incarico del tutore pubblico dell'infanzia, il centro per la tutela dell'infanzia provvede ad effettuare un'indagine sui casi segnalati, attraverso gli operatori del centro che, accertate, anche mediante sopralluoghi autorizzati dal tutore pubblico, le condizioni socio-ambientali in cui si sviluppa la personalità del minore, hanno la facoltà di convocare ed interrogare i familiari o i responsabili della comunità ospitante o chiunque possa fornire utili elementi all'indagine.

Art. 4.
(Relazione annuale).

      1. Il tutore pubblico dell'infanzia presenta una relazione annuale sull'attività svolta e sulla condizione dell'infanzia nell'ambito della provincia. Una parte della relazione deve avere contenuto programmatico riferito alle iniziative e alle proposte che il tutore pubblico dell'infanzia avanza in relazione all'evolversi della condizione dell'infanzia.
      2. In occasione della presentazione della relazione è convocata dal presidente della provincia una sessione straordinaria del consiglio, allargata ai rappresentanti di tutti i centri per la tutela dell'infanzia esistenti nel territorio, al presidente del tribunale per i minorenni, ai sindaci dei comuni interessati, al questore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale ed ai direttori generali delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, al fine di concorrere a definire le linee fondamentali dell'azione del tutore pubblico dell'infanzia.

Art. 5.
(Oneri finanziari e gratuità dell'ufficio).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, in parti uguali, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. L'esercizio dell'ufficio di tutore dell'infanzia è gratuito. È stabilita, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità speciale a titolo di rimborso spese.

Art. 6.
(Personale e locali).

      1. Il tutore pubblico dell'infanzia si avvale per l'espletamento dei suoi compiti, del personale e dei locali ad esso assegnati dall'amministrazione provinciale.